La legge non prevede la possibilità di utilizzare il termine "depuratori" per identificare gli impianti di purificazione d'acqua ad uso domestico. Tuttavia, tale inosservanza non si applica se viene indicata l’azione svolta su depliant, confezioni e manuali.

Facciamo chiarezza. L’attuale normativa (DM 25/2012) stabilisce che nessuna apparecchiatura per il trattamento delle acque destinate al consumo umano può essere descritta, pubblicizzata, o commercializzata solo con il termine generico di “Depuratore d’acqua”. Serve sempre la precisa indicazione dell’azione svolta dall’impianto. Per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • filtrazione meccanica
  • addolcitore
  • osmosi inversa
  • ultrafiltrazione
  • sistema fisico magnetico
  • filtro ad absorbimento
  • filtro a carbone attivo
  • sterilizzazione chimica
  • sterilizzazione a raggi uv
  • gassatore
  • ecc…

La parola “Depuratore” è entrata però nel gergo comune e nella lingua italiana per descrivere i purificatori per uso domestico. Non può pertanto essere in assoluto considerata illegale. Purché nella descrizione di ogni singolo apparecchio sia sempre indicata l’ azione svolta. Sugli impianti IWM, le pubblicità, i manuali, le confezioni, troverete SEMPRE la specifica voce “AZIONE SVOLTA”. Per ogni singolo prodotto.

Diffida da prodotti e aziende pirata che commercializzano depuratori senza indicare l’azione svolta.